Motivi di Esclusione negli Appalti, il parere del Consiglio di Stato

Ott 5, 2017

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Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida Anac sullindicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nellesecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione.

Lart. 80 del d.lgs. n. 50/2016, rubricato motivi di esclusione, reca lelenco dei cc.dd. requisiti di carattere generale (o di idoneità morale) che devono possedere sia i concorrenti che i subappaltatori. Esso, al pari del previgente art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, reca lelenco di molteplici requisiti la cui mancanza costituisce motivo di esclusione.
Tra essi, viene qui in rilievo la causa di esclusione di cui allart. 80, comma 5, lett. c), consistente nel grave illecito professionale.
In particolare, è testualmente previsto che la stazione appaltante esclude loperatore economico quando essa dimostri con mezzi adeguati che loperatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano:

  • le significative carenze nellesecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata allesito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
  • il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
  • il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sullesclusione, la selezione o laggiudicazione;
  • ovvero lomettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Lesclusione dalla gara ai sensi dellart. 80, comma 5, lett. c), deve essere disposta allesito di un procedimento in contraddittorio con loperatore economico interessato.
I commi 7 e 8 dellart. 80 del d.lgs. n. 50/2016, infatti, stabiliscono la facoltà per loperatore economico di provare ladozione di misure di cd. self cleaning che, ove dalla stazione appaltante ritenute sufficienti, determinano la non esclusione dalla procedura dappalto.
Una recente giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192) ha specificato, tra laltro, che il ricorso al contraddittorio e, quindi, la valutazione delle misure di self cleaning, presuppone il rispetto del principio di lealtà nei confronti della stazione appaltante, per cui, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, lamministrazione aggiudicatrice può prescindervi, disponendo limmediata esclusione della concorrente.
Pertanto, valuti lANAC se sia il caso di chiarire nelle linee guida come le misure di self cleaning si configurano a seguito della violazione, da parte delloperatore economico, del principio di leale collaborazione con lamministrazione.

A cura di lentepubblica.it del 03/10/2017