Il Tar, Potenza, con la sentenza n. 612 del 27 settembre scorso, interviene in tema di servizi ad alta intensità di manodopera e della conseguente esclusività del criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dellarticolo 95 del codice dei contratti pubblici.
Il collegio condivide in proposito le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato, in un caso del tutto analogo:
Il rapporto, nellambito dellarticolo 95, tra il comma 3 (casi di esclusivo utilizzo del criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa, tra i quali vè quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali vè quello dei servizi ripetitivi), è di specie a genere. Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio suddetto. che non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4.
A cura di ASFEL del 05/10/2017
