Contratto di appalto, termine di due anni vale anche per il risarcimento

Ott 3, 2017

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Cassazione Civile, sez. II, sentenza 06/09/2017 n° 20839

In materia di appalto, gli artt. 1667 e 1668 c.c. disciplinano termini e contenuto della garanzia per le difformità e i vizi dellopera.
Entro due anni dalla consegna il committente può chiedere leliminazione dei vizi dellopera a spese dellappaltatore o la riduzione del prezzo, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dellappaltatore.
Il termine biennale si applica anche allazione risarcitoria o solo allazione di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo?
A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 6 settembre 2017, n. 20839.
Lart. 1668 c.c., nellenunciare il contenuto della garanzia prevista dallart. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre allazione per leliminazione dei vizi dellopera a spese dellappaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dellappaltatore; sicchè, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dellopera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c., si applicano anche allazione risarcitoria.
La Corte di Cassazione civile conferma lorientamento fatto proprio dagli ermellini già con una pronuncia del 2009, con la quale si riteneva applicabile anche allazione risarcitoria i termini di prescrizione e decadenza di cui allart. 1667 c.c.
Lart. 1667 c.c., nel disciplinare la garanzia per le difformità e i vizi dellopera nel contratto di appalto, rappresenta, a detta della giurisprudenza maggioritaria, applicazione speciale della generale responsabilità contrattuale per inadempimento di cui allart. 1218 c.c., non trattandosi infatti di una garanzia in senso tecnico, separata e distinta rispetto a quella principale di esecuzione dellopera.
E possibile distinguere due tipologie di vizi: apparenti e occulti.
Solo in relazione ai secondi, il committente ha lonere di denunciarli entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla scoperta, rispondendo lappaltatore invece dei vizi palesi senza necessità della denuncia, purché lopera non sia stata accettata dal committente.
Al termine di decadenza di 60 gg., se ne aggiunge un ulteriore – di prescrizione  di due anni dalla consegna dellopera per poter esercitare lazione di garanzia per le difformità e i vizi dellopera ex art. 1667 c.c., con la conseguenza che il committente convenuto per il pagamento possa sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna (art. 1667, co. 3 c.c.).
La giurisprudenza da sempre ha ritenuto che il termine di prescrizione predetto valesse con riguardo solo alle azioni contrattuali di cui allart. 1668 c.c., norma che, nel disciplinare il contenuto della garanzia, prescrive che i vizi e le difformità siano eliminati a spese dellappaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dellappaltatore, con la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto laddove lopera sia viziata o sia difforme rispetto al modello progettato da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, con evidente differenza, in punto di gravità, dellinadempimento occorrente per lesperimento dellazione generale di cui allart. 1490 c.c.
Ebbene, la giurisprudenza era granitica nel sostenere la non applicabilità del termine di prescrizione biennale di cui allart. 1667 comma terzo c.c. riguardo alle comuni azioni contrattuali, compresa quella di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., che ricadeva sotto lalveo della norma di cui allart. 2946 c.c. che prevede lordinario termine di prescrizione decennale.
Di recente, tuttavia, a partire da una pronuncia del 2009, la Cassazione (Cass. civ. sez. II, 30 ottobre 2009, n. 23075) muta orientamento, ritenendo applicabile anche allazione risarcitoria i più brevi termini di prescrizione e decadenza di cui allart. 1667 c.c.
In particolare, la Suprema Corte, cui si è conformata la presente n. 20893/2017 , ha ritenuto che lart. 1668 cod. civ., nellenunciare il contenuto della garanzia prevista dallart. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre allazione per leliminazione dei vizi dellopera a spese dellappaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dellappaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per i vizi o difformità destinate ad integrare il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche allazione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare lesigenza della tutela del committente a conseguire unopera immune da difformità e vizi con linteresse dellappaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nellesecuzione della prestazione.
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A cura di Altalex del 3 ottobre 2017. Nota di Giuseppe Rizzi