Referenze Bancarie per lImpresa in una gara dappalto: quale forma e contenuto devono avere? Ecco la pronuncia del TAR Napoli.
Nella specie tutte le referenze prodotte dalle imprese del raggruppamento aggiudicatario sono indirizzate alla stazione appaltante e, pur non indicando espressamente limporto dellappalto, recano univoche indicazioni per lindividuazione della procedura aperta. Pertanto è agevole desumere che gli istituti bancari, nel rilasciare le proprie referenze non possono che essere consapevoli delloggetto e dellimporto dellappalto al quale rinviano per relationem.
Per il resto i documenti in questione rappresentano la buona fama, la puntualità nellassolvimento degli impegni assunti, le capacità economiche e finanziarie per far fronte agli impegni connessi alleventuale aggiudicazione, le capacità di far fonte agli impegni assunti, la regolarità e correttezza dei rapporti intrattenuti con la banca.
Orbene, la prevalente giurisprudenza tende a considerare – coerentemente con il principio che favorisce la massima partecipazione alle procedure concorsuali, in modo da soddisfare non solo le aspettative dei singoli aspiranti, ma anche linteresse pubblico ad ampliare la platea di concorrenti tra cui selezionare lofferta più favorevole – che le referenze bancarie non devono essere consacrate in formule sacramentali, essendo normalmente sufficiente, ai fini della loro idoneità, lindicazione della correttezza e puntualità dei soggetti interessati e rappresentando la qualità dei rapporti in atto tra la clientela affidata e listituto bancario (cfr. Cons. St., sez. IV, 15/1/2016, n. 108; 29/2/2016, n. 854).
A cura di lentepubblica.it del 12/09/2017
