Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4086 del 28 agosto 2017, si è pronunciato sulla possibilità o meno della previsione di modificazioni soggettive nel corso dello svolgimento di una gara dappalto, nonché nellipotesi del fallimento di una delle società aderenti allA.T.I. partecipante alla gara.
I giudici di Palazzo Spada, nella controversia in questione, hanno richiamato un proprio precedente (Cons. Stato, V, 20 gennaio 2015, n. 169), secondo cui, se da un lato sono vietate modificazioni della composizione delle ATI nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione, dallaltro è consentito pur sempre il recesso di una o più imprese partecipanti allATI medesima.
In particolare, è stato rilevato che il recesso è consentito a condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò avvenga per esigenze organizzative proprie dellA.t.i. o Consorzio, e non invece per eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente della.t.i. venuto meno per effetto delloperazione riduttiva (Cons. Stato, Ad .Plen., n. 8/2012).
Infine, come logica conseguenza di quanto affermato, il Collegio ha fatto valere un ulteriore principio secondo cui sussiste comunque un obbligo di generale e tempestiva comunicazione alla stazione appaltante delle vicende relative ai componenti dellATI, affinché questa possa porre in essere tutte le valutazioni del caso e quindi determinarsi circa la sussistenza o meno delle condizioni per la permanenza dellATI medesimo nella procedura di gara (Cons. Stato, V, 2 marzo 2015, n. 986).
A cura di giurdanella.it del 06/09/2017
