Appalti, Anomalie nelle Offerte: chi le valuta?

Ago 30, 2017

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La sentenza del Tar Puglia, Bari, sezione II, del 22 agosto 2017 n. 932 fornisce alcuni importanti chiarimenti in tema di valutazione dellanomalie delle offerte negli appalti pubblici e precisazioni sullorgano/soggetto che deve assumersi la responsabilità sul relativo giudizio.

Il principio del contraddittorio, in relazione allidoneità e sufficienza del supporto motivazionale del giudizio di incongruità di unofferta anomala, non può essere enfatizzato fino al punto da risolversi in un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni di anomalia. Se, per un verso, è indiscutibile che il subprocedimento di verifica, oltre a garantire la serietà dellofferta, sia anche funzionale ad assicurare al concorrente la possibilità di illustrarne la sostenibilità economica in vista della salvaguardia di un proprio interesse sostanziale; per altro verso, le esigenze partecipative non possono condizionare lesito del giudizio al punto da far assumere al contraddittorio procedimentale e ad ogni possibile momento di confronto o di chiarimento una funzione anticipatoria e vincolante del giudizio finale, tramite un meccanismo non più procedimentale, ma di tipo predecisorio (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. I 15/3/2017 n. 1500).
Secondo principi elaborati da ormai costante giurisprudenza, le esigenze di trasparenza e di tutela del concorrente vengono assicurate attraverso specifiche connotazioni dellimpianto motivazionale posto a fondamento del giudizio conclusivo espresso sullofferta anomala, ritenuto sufficiente mediante rinvio per relationem alle giustificazioni offerte in ipotesi di esito favorevole, maggiormente stringente e puntale nel caso opposto. Il Collegio rileva che, nel caso di specie, il subprocedimento di verifica di anomalia non ha aggirato il confronto tra stazione appaltante e società ricorrente, avendo già la Commissione di gara a disposizione gli elementi giustificativi per tutti le voci di prezzo, acquisiti nel procedimento originario di verifica dellanomalia dellofferta. Peraltro, la ricorrente non ha provato –neanche in giudizio- lutilità che avrebbe avuto sul piano sostanziale la sua partecipazione.
Deve rammentarsi che oggetto della verifica di anomalia -e quindi fulcro della motivazione del giudizio che al riguardo si esprime- è lofferta nella sua globalità, sebbene attraverso lesame analitico di sue componenti. Il relativo giudizio ha, dunque, natura globale e sintetica circa la serietà o meno dellofferta nel suo insieme, essendo irrilevanti le pur sempre possibili isolate e singole voci di scostamento; non ha, infatti, per oggetto la ricerca di ipotetiche inesattezze parziali dellofferta economica ma è finalizzato ad accertare se questultima -nel complessosia attendibile e, dunque, se dia serio affidamento circa la corretta esecuzione dellappalto.
Dalle linee guida dellAnac n. 3/2016, queste incombenze sono state definitivamente attribuite al Rup che, nellespletamento delle incombenze del sub-procedimento può avvalersi indifferentemente della commissione di gara, dellorganico della stazione appaltante, di una struttura costituita appositamente per queste valutazioni o di una commissione nominata ad hoc. A prescindere dalle modalità operative, comunque, la paternità sul giudizio ovvero il soggetto responsabile a cui sono imputabili gli effetti degli esiti della verifica rimangono in capo al responsabile unico che deve fare proprie eventuali valutazione espresse anche da soggetti chiamati in ausilio.

A cura di LentePubblica.it del 29/08/2017