Riparametrazione Punteggio negli Appalti: applicazione delle linee guida ANAC

Ago 28, 2017

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Il Consiglio di Stato, con la Sentenza della sez. III, del 20.07.2017 n. 3580, si è pronunciato sullapplicazione delle linee guida ANAC alla Riparametrazione del Punteggio.

Se lintento della stazione appaltante è quello non solo di disciplinare lattribuzione dei punteggi ai singoli aspetti tecnici dellofferta secondo un metodo predefinito ed entro un range massimo, ma anche quello di mantenere in concreto lequilibrio tra i pesi ponderali del fattore prezzo e del fattore qualità, così come inizialmente delineato nella lex gara, la seconda parametrazione del fattore qualità (ossia del punteggio totale, oltre che dei punteggi parziali relativi ai singoli aspetti qualititativi) è adempimento fisiologico e necessario, così come condivisibilmente chiarito (già da Sez. VI, 14.11.2012, n. 57549).
Tuttavia – secondo quanto recentemente affermato dalla V Sezione nella decisione 12 giugno 2017 n. 2852 – tale assunto, relativo al necessario rispetto in concreto dellequilibrio ponderale tra il valore massimo del fattore prezzo ed il valore massimo del totale del fattore qualità previsto dal bando, deve essere, in assenza di norme espresse dellordinamento generale, il frutto di una precisa e dichiarata scelta della stazione appaltante.
Coerentemente lANAC, nella delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 – Linee Guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Offerta economicamente più vantaggiosa ha stabilito che Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore.

A cura di LentePubblica.it del 22/08/2017