Il TAR Lombardia Milano, Sez. I, con la sentenza n. 1677 del 26 luglio 2017, si è pronunciato sulla domanda di risarcimento del danno proposta da una ditta esclusa nellambito di una gara dappalto di lavori.
Il Collegio ha ravvisato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta posta in essere dallamministrazione aggiudicatrice e i danni subiti dalla ricorrente in quanto, sulla base di un accertamento ex post del nesso eziologico, qualora la provincia di Sondrio avesse escluso laggiudicataria e la seconda classificata in graduatoria per carenza del già citato requisito previsto dalla lex specialis, a pena di esclusione, la ricorrente avrebbe certamente conseguito laggiudicazione dellappalto di cui si controverte ed eseguito lo stesso, essendosi collocata in terza posizione nella graduatoria definitiva. Sicché la ricorrente ha subito un danno ingiusto, derivante dalla violazione di una legittima aspettativa di vantaggi patrimoniali (e non solo) proiettati nel futuro.
Pertanto, non vi è ragione perché non fosse riconosciuto in capo alla società ricorrente il diritto al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione del contratto a prescindere da ogni indagine circa la rilevanza della colpa dellamministrazione resistente.
Sullammontare del risarcimento, i giudici del TAR adito hanno ritenuto di dover svolgere una valutazione equitativa del quantum ex art. 1226 c.c., seppur attraverso una rielaborazione equitativa delle risultanze della verificazione tecnica.
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