Il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 11.07.2017 n. 3415, si è espresso sulle modalità di applicazione del conflitto di interesse nelle gare dAppalto.
Lart. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, prevede che Si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della Stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, ha direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano lobbligo di astensione previste dallarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.
A sua volta, il richiamato art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), rubricato Obbligo di astensione, stabilisce che Il dipendente si astiene dal partecipare alladozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sullastensione decide il responsabile dellufficio di appartenenza.
La fattispecie descritta dallart. 42, comma 2 del d.lgs. 50 del 2016 ha portata generale, come emerge dalluso della locuzione in particolare, riferita alla casistica di cui al richiamato art. 7 d.P.R. n. 62 del 2013, avente dunque mero carattere esemplificativo. Ritiene il Collegio – considerate anche le finalità generali di presidio della trasparenza e dellimparzialità dellazione amministrativa – che bene il primo giudice abbia ritenuto che lespressione personale di cui alla norma in questione vada riferita non solo ai dipendenti in senso stretto (ossia, i lavoratori subordinati) dei soggetti giuridici ivi richiamati, ma anche a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare lattività esterna.
A cura di LentePubblica.it del 25/07/2017
