Il TAR Lombardia Brescia, Sez. II, con la sentenza n. 912 del 14 luglio 2017, si è pronunciato sulla legittimità o meno dellofferta economicamente senza una valutazione dellofferta tecnica e, in particolare, della qualità dei prodotti proposti dai concorrenti.
Il bando prevedeva espressamente che la gara sarebbe stata aggiudicata in base allofferta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri descritti nel disciplinare e, quindi, prendendo in considerazione anche aspetti attinenti allofferta tecnica, secondo quanto indicato nella medesima legge di gara.
A detta del Collegio, tale modalità di operare contrasta con i principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, rischiando di condizionare la discrezionalità che strutturalmente caratterizza il giudizio sullofferta tecnica in favore dellofferta più vantaggiosa sotto il profilo economico, così snaturando il senso della scelta del criterio di aggiudicazione allofferta economicamente più vantaggiosa (esprimo tali principi, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2016, n. 706, id.,25 maggio 2009, n. 3217).
A cura di giurdanella.it del 24/07/2017
