Il Consiglio di Stato, sez. III, con la Sentenza del 03.07.2017 n. 3246 si è espresso sulla legittimità del Raggruppamento Temporaneo di Imprese sovrabbondante.
Secondo la ricorrente la Commissione di gara avrebbe illegittimamente consentito lintegrazione dellofferta tecnica, presentata dal r.t.i. poi risultato aggiudicatario, e assume di avere prodotto in primo grado i verbali di gara, i quali certificherebbero che per numerosi aspetti la Commissione non avrebbe potuto procedere alla valutazione dellofferta in ragione della sua incompletezza, provvedendovi solo una volta ricevute le necessarie integrazioni.
Avrebbe perciò errato il primo giudice nel ritenere che non vi sia stata una radicale modificazione ed integrazione dellofferta in corso di gara, illegittimamente consentita dalla Commissione, e che la sua censura fosse generica per via di un indistinto richiamo ai sottocriteri di valutazione, quando invece risultava evidente, e ben circostanziata, la denuncia di un indebita applicazione del c.d. soccorso istruttorio per consentire una integrazione dellofferta tecnica, in spregio, peraltro, della par condicio, violazione, questa, che avrebbe dovuto indurre almeno il primo giudice, silente sul punto, se non ad escludere lImpresa quantomeno a disporre la rinnovazione della gara.
Tuttavia questo motivo è palesemente destituito di fondamento.
Nel nostro ordinamento ciò nonostante non esiste alcuna regola o principio che imponga in assoluto lesclusione del r.t.i. sovrabbondante (v., sul punto e da ultimo, Cons. St., sez. III, 24 maggio 2017, n. 2452, che ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio e ribadito anche dallANAC nel parere n. 114 del 21 maggio 2014): essa deve pertanto ritenersi legittimamente ammessa alla procedura di gara in esame.
A cura di lentepubblica.it del 11/07/2017
