Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 3029 del 21 giugno 2017, si è pronunciato sulla possibilità di fare ricorso al soccorso istruttorio in mancanza di indicazione, in sede di offerta, delle quote di esecuzione del servizio fra i componenti di un consorzio.
I giudici di Palazzo Spada hanno richiamato una pronuncia dellAdunanza Plenaria, la quale ha statuito che lobbligo di specificazione delle quote di esecuzione del contratto è espressione di un principio generale che va assolto a pena di esclusione in sede di formulazione dellofferta, perché soddisfa lesigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti (e dunque anche dei consorzi ordinari), che risulti quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate.
Ad ogni modo, anche in una recente sentenza del Consiglio di Stato (sent. n. 773 del 21/2/2017), è stato ribadito il principio sopra richiamato, nel senso che lamministrazione appaltante deve essere in grado in via preventiva di essere a conoscenza della quota-parte dei lavori che ciascuna impresa consorziata o associata deve eseguire.
Ciò risponde alla necessaria esigenza di individuare unesatta corrispondenza tra quota di qualificazione e quota di partecipazione alla.t.i. e tra quota di partecipazione e quota di esecuzione, costituendo tale violazione causa legittima di esclusione dalla gara.
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A cura di giurdanella.it del 28/06/2017
