Cause Esclusione negli Appalti: interpretazioni del nuovo Codice

Giu 22, 2017

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Il TAR Trieste, con la Sentenza del 06.06.2017 n. 202, ha messo in evidenza alcune interpretazioni del Nuovo Codice Appalti in materia di cause tassative di esclusione da una gara.

Va innanzitutto posta lattenzione sul criterio di aggiudicazione dellappalto per cui è causa, che è quello del prezzo più basso. La scelta del criterio del prezzo più basso implica che loggetto della prestazione che deve essere resa dal contraente dellAmministrazione sia già stato predeterminato a monte dalla stazione appaltante in sede di elaborazione della lex specialis di gara e che quel che differenzia unofferta dallaltra sia solamente il corrispettivo per quella prestazione.
Conseguentemente, la mancata corrispondenza della prestazione dellappaltatore alle specifiche tecniche della lex specialis di gara non determina una inammissibilità dellofferta, perché lofferta non ha ad oggetto la prestazione dellappaltatore, ma solamente il suo corrispettivo. Sicché, detta non corrispondenza potrà rilevare in sede di esecuzione del contratto, ai fini dellesatto adempimento del medesimo.
Le cause di esclusione dalla gara, in quanto limitative della libertà di concorrenza, devono essere ritenute di stretta interpretazione, senza possibilità di estensione analogica (cfr., C.d.S., Sez. V^, sentenza n. 2064/2013), con la conseguenza che, in caso di equivocità delle disposizioni che regolano lo svolgimento della gara, deve essere preferita quellinterpretazione che, in aderenza ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza, eviti eccessivi formalismi e illegittime restrizioni alla partecipazione.

A cura di Lente Pubblica del 20/06/2017