Il TAR Campania – Salerno, Sez. I, con la sentenza n. 1031 del 6 giugno 2017, si è pronunciato sullapplicabilità del soccorso istruttorio nellipotesi di omessa sottoscrizione della manifestazione di interesse richiesta preliminarmente dalla stazione appaltante.
Si legge dalla sentenza: Come evidenziato da questa Sezione in una recente pronuncia (Sentenza 31/01/2017, n. 194) la nuova disciplina ha il pregio di specificare, in maniera certa, cosa debba intendersi per irregolarità insanabili, definendole, appunto, come carenze concernenti lofferta tecnica ed economica e, più genericamente, come carenze della documentazione che non consentono lindividuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; sicché può fondatamente ritenersi che la nuova disciplina abbia esteso il novero delle fattispecie regolarizzabili, nellintento di privilegiare gli aspetti sostanziali, rispetto agli adempimenti di natura formale, e tanto allevidente scopo dampliare e favorire la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica.
Sulla base di tali considerazioni, i giudici del TAR partenopeo hanno ritenuto applicabile il soccorso istruttorio volto a sanare lomessa sottoscrizione della manifestazione di interesse, nonché legittimo il provvedimento con cui evidentemente la stazione appaltante aveva regolarmente proceduto allaggiudicazione.
A cura di giurdanella.it del 07/06/2017
