Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 2548 del 29 maggio 2017 si è pronunciato sulla legittimità o meno del provvedimento di esclusione di una concorrente, nellambito di una procedura di gara, per omessa dichiarazione di tutte le condanne penali da questa riportate.
Così il Collegio: Dallart. 38, comma 1, lettera c), e comma 2, si ricava che nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate allaffidamento di un appalto pubblico, lomessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nellart. 38, comma 1, lett. c), ne comporta senzaltro lesclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità (cfr., fra le tante, Cons. Stato, III, n. 4019/2016; IV, n. 834/2016; V, n. 4219/2016, n. 3402/2016 e n. 1641/2016).
E stata, pertanto, esclusa la sanatoria di tale omissione mediante listituto del soccorso istruttorio, il quale a detta dei giudici di Palazzo Spada non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali) radicalmente mancanti pena la violazione della par condicio fra concorrenti ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara (cfr. Cons. Stato, A. P. n. 9/2014; V, n. 4219/2016 e n. 927/2015).
A cura di giurdanella.it del 08/06/2017
