Il Tar, Perugia, Sezione I, con lordinanza n. 428 del 31 maggio scorso, si è pronunciato sulla portata giuridica dei comunicati resi dal presidente dellAnac e sulla loro efficacia nei confronti delle stazioni appaltanti.
Come noto, il Codice degli appalti pubblici ha previsto per la relativa attuazione, in completa rottura rispetto al sistema precedente, non più ununica fonte regolamentare avente forma e sostanza di regolamento governativo bensì una pluralità di atti, di natura eterogenea, tra cui per quello che qui interessa, le linee guida approvate dallANAC.
E ancora i Giudici: tali linee guida, costituendo una novità assoluta nella contrattualistica pubblica, si distinguono in vincolanti (vedi ad es. art. 31 comma 5, D.lgs. 50/2016) e non vincolanti, questultime invero molto più frequenti e assimilabili secondo una tesi alla categoria di stampo internazionalistico della c.d. soft law (Consiglio di Stato parere n. 1767 del 2 agosto 2016) oppure seconda altra opzione alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna, operando il Codice appalti un rinvio formale alle linee guida (es. art. 36 comma 7, del codice).
