Il Tar, Roma, con la sentenza n. 5979 del 19 maggio scorso è intervenuto in tema di verifica di anomalia dellofferta, convocazione in audizione dellofferente prima di disporre lesclusione e dellobbligo procedimentale da parte della Stazione appaltante.
Lintervento ha riguardato, inoltre, la mancata o tardiva produzione delle giustificazioni o dei chiarimenti e la sindacabilità del giudizio della Stazione appaltante, il tutto ai sensi dellarticolo 97 del codice dei contratti. Nella pronuncia in epigrafe il Giudice amministrativo capitolino ha precisato quanto segue:
In seguito allentrata in vigore del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016), lobbligo procedimentale di convocazione dellofferente, in audizione, nellambito del giudizio di anomalia – prima in effetti previsto, al ricorrere di determinati presupposti, dallart. 88, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 – non è più altrimenti contemplato in seno allart. 97 del predetto nuovo codice.
A cura di ASFEL del 30/05/2017
