T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 23 maggio 2017, n. 325:
Nel nuovo regime delineato dallart. 77 del d.lgs. n. 50 del 2017, il RUP non può far parte della Commissione giudicatrice. Tale preclusione vale anche nel periodo transitorio dal momento che le incompatibilità di cui al citato art. 77 operano direttamente senza la necessità di intermediazione di regolamenti o linee-guida. La partecipazione del RUP quale componente della Commissione giudicatrice inficia lintera gara e ne determina lillegittimità e il conseguente annullamento
A cura di Bosetti Gatti & Partners s.r.l. articolo pubblicato sul sito internet www.bosettiegatti.eu
