La Corte di Giustizia della Commissione Europea, sez. VIII, con la Sentenza del 10.05.2017, n. C-131/16, ha stabilito importanti novità sul principio di parità di trattamento degli operatori economici e sulle relative condizioni legate alle Offerte Economiche, tra le quali integrazioni e regolarizzazione delle medesime e la legittimazione a ricorrere.
Il principio di parità di trattamento e lobbligo di trasparenza ostano altresì a qualsiasi trattativa tra lamministrazione aggiudicatrice e un offerente nellambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, il che implica che, in linea di principio, unofferta non può essere modificata dopo il suo deposito, né su iniziativa dellamministrazione aggiudicatrice né dellofferente
Tale principio impone, segnatamente, che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che queste siano sottoposte alle medesime condizioni per tutti i concorrenti.
Oltretutto questo principio deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nellambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, lamministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a presentare le dichiarazioni o i documenti la cui comunicazione era richiesta dal capitolato doneri e che non sono stati presentati nel termine stabilito per presentare le offerte.
Tale articolo non osta, invece, a che lamministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a chiarire unofferta o a rettificare un errore materiale manifesto contenuto in questultima, a condizione che, tuttavia, un tale invito sia rivolto a qualsiasi offerente che si trovi nella stessa situazione, che tutti gli offerenti siano trattati in modo uguale e leale e che tale chiarimento o tale rettifica non possa essere assimilato alla presentazione di una nuova offerta.
La direttiva 92/13/CE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative allapplicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, deve essere interpretata nel senso che
in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico ha dato luogo alla presentazione di due offerte e alladozione, da parte dellamministrazione aggiudicatrice, di due decisioni in contemporanea recanti rispettivamente rigetto dellofferta di uno degli offerenti e aggiudicazione dellappalto allaltro, lofferente escluso, che ha presentato un ricorso avverso tali due decisioni, deve poter chiedere lesclusione dellofferta dellofferente aggiudicatario, in modo tale che la nozione di «un determinato appalto», ai sensi dellarticolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13, come modificata dalla direttiva 2007/66, può, se del caso, riguardare leventuale avvio di una nuova procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
A questo link il testo completo della Sentenza.
A cura di LentePubblica del 23/05/2017
