Il Tar, Firenze, con la sentenza n. 689 del 16 maggio 2017 interviene in tema di funzione della riparametrazione del punteggio e relativa discrezionalità della stazione appaltante, ai sensi dellarticolo 83 del codice dei contratti.
La scelta di procedere o meno alla riparametrazione dei punteggi si inserisce nel più ampio ambito della individuazione, da parte della stazione appaltante, degli elementi di valutazione e comparazione delle offerte nelle gare da aggiudicarsi secondo il criterio dellofferta economicamente più vantaggiosa.
La riparametrazione ha la funzione di garantire lequilibrio tra elementi qualitativi e quantitativi di giudizio, in modo da assicurare la completa attuazione della volontà manifestata al riguardo dalla stazione appaltante: applicando la riparametrazione a una delle componenti dellofferta.
A cura di ASFEL del 23/05/2017
