Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 2238 del 12 maggio 2017, si è pronunciato sulla mancata attivazione del CIG (Codice Identificativo di Gara), fornendo chiarimenti sullobbligatorietà dello stesso.
In particolare la parte ricorrente aveva rilevato lillegittimità della gara per mancata attivazione del codice CIG (codice identificativo gara), censurandosi la sentenza di prime cure secondo cui lobbligo di indicazione del CIG attiene non già alla fase di scelta del contraente, ma alla fase esecutiva del procedimento di gara, ed in particolare alla stipula del contratto.
Così i giudici di Palazzo Spada: Tale motivo deve essere disatteso, meritando conferma la sentenza di primo grado che ha collegato lobbligatorietà dellindicazione del CIG alla stipula del contratto, essendo la stessa essenzialmente funzionale alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto inferibile dallart. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tale considerazione deve aggiungersi lulteriore che tiene conto della peculiarità del contratto oggetto di controversia, che partecipa della natura di contratto attivo e di concessione di servizi.
A cura di giurdanella.it del 18/05/2017
