Da un legislatore che ha introdotto la «consistente duplicazione dei costi» (articolo 106, comma 1, lettera b), sub. 1)), sdoganando anche un altrettanto stravagante concetto di «modesta duplicazione dei costi»; che, dopo averne fornito le definizioni corrette, confonde tra «candidato» e «offerente» (articolo 76, comma 5, lettera a), articolo 97, comma 2, articolo 106, comma 4, lettera a), articolo 155) ci si può aspettare di tutto.
Ma essersi incartato tra larticolo 36, comma 2, lettera d) (procedura negoziata) e larticolo 95, comma 4, lettera a) (offerta del minor prezzo) costituisce un record (che probabilmente sarà presto battuto).
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a cura di Bosetti Gatti & Partners srl http://www.bosettiegatti.eu/
