Il TAR Milano, con la Sentenza del 18.04.2017 n. 900, si è pronunciato sui casi in qui laggiudicazione provvisoria di una gara dappalto può essere revocata.
Con lentrata in vigore del nuovo codice, laggiudicazione provvisoria è stata sostituita dalla proposta di aggiudicazione, di cui allart. 33 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50: non di meno, in prima approssimazione, si possono richiamare gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sullatto di aggiudicazione provvisoria, cui si riferiva il previgente codice degli appalti.
Ciò vale anzitutto per la tesi, del tutto condivisibile, per cui laggiudicazione provvisoria, facendo nascere in capo allinteressato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso, non è individuabile come provvedimento conclusivo della procedura di evidenza pubblica, avendo, per sua natura, unefficacia destinata ad essere superata: per cui, ai fini della suo ritiro non vi è obbligo di avviso di avvio del procedimento (così, da ultimo C.d.S., III, 5 ottobre 2016, n. 4107).
Così, nelle gare pubbliche, la possibilità che allaggiudicazione provvisoria della gara dappalto non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11 comma 11, 12 e 48, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile con conseguente obbligo risarcitorio (C.d.S., V, 21 aprile 2016, n. 1600); per lo stesso motivo, non è richiesto un particolare onere motivazionale a sostegno della revoca del procedimento, mentre dopo laggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la revoca è pur sempre possibile, salvo un particolare e più aggravato onere motivazionale (T.A.R. Lazio, II, 5 settembre 2016, n. 9543).
Ne segue che il ritiro dellaggiudicazione provvisoria può essere censurato, oltre che per violazione della norma di legge eventualmente invocata dalla Stazione appaltante a fondamento della sua decisione, soltanto in caso di manifesta illogicità o irrazionalità della scelta amministrativa compiuta: e ciò vale anche per il caso che tale decisione trovi il proprio fondamento, come nel caso, nel bando di gara, giacché è pur sempre la stessa aspettativa transitoria a chiedere tutela.
A cura di lentepubblica.it del 02/05/2017
