Ammissione alla Gara anche con omessa pubblicità su Internet della Stazione Appaltante?

Apr 26, 2017

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Il TAR Firenze, con la Sentenza del 18.04.2017 n. 582, ha espresso un parere sulleventualità dellAmmissione alla Gara anche con omessa pubblicità su Internet della Stazione Appaltante.

Anche a prescindere dalla pubblicazione del provvedimento de quo con le modalità di cui al citato art. 29 (che controparte contesta essere avvenuto) non può esservi dubbio che parte ricorrente ne fosse a conoscenza, dal momento che la stazione appaltante aveva provveduto ad informarla in data 27.10.2016 con comunicazione e-mail, allegando il verbale della seduta pubblica appena conclusa recante i punteggi conseguiti da ciascun operatore economico e dunque anche lammissione alla gara degli RTP partecipanti.
In ogni caso in data 17.11.2016 la ricorrente contestava allAmministrazione lammissione alla gara del RTP primo classificato mostrando così la piena conoscenza dellammissione alla gara del RTP.
La vigenza dellart. 29, d.lgs. n. 50/2016 non reca motivi per discostarsi, anche nella materia della contrattualistica pubblica, dal consolidato principio per cui in difetto della formale comunicazione dellatto e nel caso in cui il ricorrente viene ad aver contezza dellatto prima della sua comunicazione formale, il termine di impugnazione decorre dal momento dellavvenuta conoscenza dellatto purché siano percepibili quei profili che ne rendono evidente limmediata e concreta lesività per la sfera giuridica dellinteressato (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 17 marzo 2017 n. 1212; id., sez. IV, 19 agosto 2016 n. 3645.
Lart. 120, co. 2 bis, c.p.a. dispone che Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa allesito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante e lomessa impugnazione preclude la facoltà di far valere lillegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale; – la norma in parola non pone dubbi interpretativi conseguendone lirricevibilità del ricorso proposto avverso laggiudicazione nel quale si sollevano censure contro il provvedimento di ammissione dellaggiudicatario che, come tali, avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte entro il termine di cui allart. 120, comma 2 bis c.p.a. (T.A.R. Campania, sez. VIII, 2 febbraio 2017, n. 696, T.A.R. Lazio, sez. I, 4 aprile 2017, n. 4190).

A cura di lentepubblica.it del 21/04/2017