Il TAR Napoli, con la Sentenza del 28.03.2017 n. 1708, si è pronunciato in merito allapplicazione del Codice degli Appalti in caso di unOpera Pubblica realizzata a spese di un soggetto privato.
Lart. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto lobbligo di concludere il procedimento in maniera espressa, per lesigenza di assicurare allinteressato, che sia portatore di un interesse qualificato, la compiuta conoscenza della determinazione dellAmministrazione incidente nella sua sfera giuridica, comprensiva delle ragioni che la fondano (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 27/4/2012 n. 2468, per cui detto obbligo sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano ladozione di un provvedimento e quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dellAmministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487)).
Lazione avverso il silenzio è pertanto esperibile per contrastare linadempimento della P.A. e rimuovere la situazione di incertezza ingenerata, in tutti i casi in cui, generalmente, sussiste il dovere di provvedere sullistanza dellinteressato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29/12/2016 n. 5529: ai sensi dellart. 117 c.p.a., il ricorso avverso il silenzio rifiuto dellAmministrazione è diretto ad accertare la violazione dellobbligo della stessa di provvedere su unistanza del privato volta a sollecitare lesercizio di un pubblico potere, ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale lAmministrazione sia rimasta inerte. Di conseguenza si configura un silenzio-inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui lAmministrazione contravviene ad un preciso obbligo di provvedere, e tanto sia in base ad espresse previsioni di legge, sia nelle ipotesi che discendono dai principi generali o, come nel caso di specie, dalla peculiarità del caso).
Importante sottolineare che in questa ipotesi di realizzazione a spese di un privato, soccorrono le previsioni dellart. 20 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Opera pubblica realizzata a spese del privato), che ammette che il privato, previa convenzione, si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di unopera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dellopera prevista nellambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dellarticolo 80.
Incombe quindi sullAmministrazione il dovere di provvedere sullistanza dellinteressato, valutando la ricorrenza dei presupposti per assentire alla richiesta.
A cura di lentepubblica.it del 05/04/2017
