Il TAR Firenze, con la Sentenza del 31.03.2017 n. 496, si è espresso sulla rilevanza di uneventuale iscrizione ad albo o registro come requisito di partecipazione ad una gara dappalto di servizi.
Linvocata qualificazione rileva soltanto quale requisito di esecuzione dellappalto, ovvero quale requisito indispensabile da dimostrare in fase esecutiva, qualora lappalto riguardi lavori o interventi su impianti di cui al citato d.p.r.. Invero, in presenza di norme di settore che prevedono una specifica idoneità per lesecuzione di determinate prestazioni richieste dallappalto, quale ad esempio liscrizione ad albi o registri, la richiesta del relativo possesso rileva esclusivamente come requisito da dimostrare in fase di esecuzione e non come condizione per la partecipazione alla gara (in tal senso è, ad esempio, il parere dellANAC n. 30 del 12.3.2015).
Nel caso di specie i documenti concernenti lofferta sono stati firmati da uno dei due soci amministratori, mentre è indubbio che, in forza dello Statuto societario, la sottoscrizione doveva provenire da entrambi. La firma di uno solo di essi ha concretato una incompleta sottoscrizione dellofferta e dei relativi allegati, originando una non corretta spendita del potere, in una sorta di fattispecie a formazione progressiva che avrebbe dovuto concludersi con la firma dellaltro socio amministratore e che invece si è interrotta con la sottoscrizione apposta da uno solo dei due.
Tale situazione non è assimilabile alla mancanza della sottoscrizione, o alla sottoscrizione di un soggetto privo di procura, costituendo invece un caso di mancato perfezionamento di una fattispecie a formazione progressiva o di incompleta sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dellofferta e non comporta unincertezza assoluta sulla stessa (ai fini di cui allart. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006), il che induce a ritenere il vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non idoneo a cagionare limmediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva (Cons. Stato, V, 10.9.2014, n. 4595; TAR Lazio, Roma, I, 16.6.2016, n. 6923).
A cura di lentepubblica.it del 04/04/2017
