Il TAR Torino, con la Sentenza del 25.03.2017 n. 407, sono arrivati chiarimenti su cosa accade se il prodotto è parzialmente diverso rispetto a quello originariamente offerto e allaggiudicazione definitiva dopo unimpugnativa proposta dallimpresa legittimamente esclusa.
Nel caso di specie lart. 8 del capitolato di gara, non impugnato, prescrive: ciascuna ditta si impegna, a pena di esclusione, alleffettuazione di una prova dellapparecchiatura offerta presso lAzienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria, oppure allorganizzazione di una visione guidata dellapparecchiatura offerta, installata e funzionante presso unaltra azienda sanitaria.
Nel corso della successiva istruttoria, la ricorrente non ha prodotto la documentazione tecnica idonea a dimostrare quanto asserito nel ricorso, ovvero che, nelle more della procedura, lazienda produttrice avrebbe attribuito al dispositivo indicato nellofferta economica (codice 7870947) un diverso numero identificativo (codice MS32641): infatti, la dichiarazione resa dal produttore D. in data 28 ottobre 2016 attesta unicamente che il modello consegnato in prova (codice MS32641) è databile al 21 ottobre 2015 e non anche che esso corrisponde al prodotto indicato nellofferta economica (codice 7870947).
Peraltro la stazione appaltante aveva espresso il fondato dubbio che il modulo offerto (codice 7870947) possedesse le caratteristiche essenziali richieste dal capitolato, in specie se operasse in modalità microstream oppure mainstream, vista lincertezza derivante dalla consultazione dei manuali duso allegati allofferta.
Infine, lapparecchiatura offerta (modulo 7870947) e lapparecchiatura consegnata in prova (modulo MS32641) corrispondono a due modelli registrati presso la Banca Dati del Ministero della Salute con diversa denominazione commerciale, data di immissione in commercio e data di prima pubblicazione.
Risulta anche che i motivi aggiunti proposti avverso laggiudicazione definitiva dellappalto allunica concorrente rimasta in gara, la.t.i. 3. M., sono inammissibili per difetto dinteresse. In tal senso, anche la più recente giurisprudenza ha ribadito che è inammissibile limpugnativa proposta dallimpresa che sia stata legittimamente esclusa dalla gara, dato che tale soggetto, per effetto dellesclusione, rimane privo non soltanto del titolo a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti, giacché il suo è un interesse di mero fatto, non diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non avrebbe titolo a impugnarne gli atti, pur essendo portatore di un interesse alla caducazione dellintera procedura al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della stessa motivi aggiunti proposti avverso laggiudicazione definitiva dellappalto allunica concorrente rimasta in gara, la.t.i. 3. M., sono inammissibili per difetto dinteresse.
In tal senso, anche la più recente giurisprudenza ha ribadito che è inammissibile limpugnativa proposta dallimpresa che sia stata legittimamente esclusa dalla gara, dato che tale soggetto, per effetto dellesclusione, rimane privo non soltanto del titolo a partecipare alla gara, ma anche della legittimazione a contestarne gli esiti, giacché il suo è un interesse di mero fatto, non diverso da quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non avrebbe titolo a impugnarne gli atti, pur essendo portatore di un interesse alla caducazione dellintera procedura al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione della stessa.
A cura di lentepubblica.it del 28/03/2017
