Il TAR Napoli, con la Sentenza del 08.03.2017 n. 1356, si è pronunciata sul principio di rotazione negli appalti sotto soglia comunitaria.
Il Tribunale il Collegio che laver invitato a partecipare alla procedura pure limpresa uscente, oltre a non violare alcuna specifica prescrizione, non si pone nemmeno in contrasto col principio di parità di trattamento, attesa la posizione differenziata dellattuale gestore del servizio rispetto alla più amplia platea dei potenziali aspiranti alla commessa. Al riguardo, la giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. LAquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372) ha chiarito che, se non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo di invitare ad una gara informale il gestore uscente, indubbiamente la stazione appaltante ha facoltà di consentirgli la partecipazione, proprio nellottica della massima partecipazione, soprattutto quando vi siano valide ragioni giustificatrici.
Si palesa infondata anche la censura sub lettera b) in quanto la concreta fattispecie non è riconducibile a quella disciplinata dallart. 63, comma 2, lettera c), del d. lgs. 50/2016 – che richiede la sussistenza di ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dallamministrazione aggiudicatrice – ma, come precisato nella determinazione n. 80 dell8 giugno 2016, alla diversa ipotesi prevista dallart. 36, comma 2, lettera b), dello stesso codice degli appalti pubblici, per i contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria, ove lunico presupposto per il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici è data dal rispetto dei limiti di importo degli affidamenti (stabiliti dal precedente allarticolo 35 per le forniture e i servizi), nella specie non contestato.
Vero è che il citato art. 36, comma 2, lettera b), prevede che Lavviso sui risultati della procedura di affidamento contiene lindicazione anche dei soggetti invitati, ma la mancata cura di tale adempimento, da un lato, non ha inciso sullaccesso alla tutela giurisdizionale della ricorrente, dallaltro, in quanto successivo allaffidamento, non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di aggiudicazione, integrando una mera irregolarità.
A cura di lentepubblica.it del 14/03/2017
