Nuovo codice appalti: il TAR Liguria sulla portata applicativa del soccorso istruttorio

Mar 2, 2017

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Il TAR Liguria, Sez. II, con la sentenza n. 145 del 28 febbraio 2017, ha definito la portata applicativa della disciplina del soccorso istruttorio, prevista dallart. 83 del d.lgs. n. 50/2016 (nuovo codice appalti).

I giudici del TAR ligure hanno ritenuto legittimo il provvedimento con il quale la commissione di una gara di appalto ha ritenuto inammissibile lintegrazione della documentazione prodotta da una impresa in quanto tale integrazione riguardava aspetti specifici inerenti allofferta tecnica e, come tale, esulava dallambito dellistituto del soccorso istruttorio nella sua attuale formulazione ai sensi dellart. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.
Tale disposizione statuisce che Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, lincompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui allarticolo 85, con esclusione di quelle afferenti allofferta tecnica ed economica.
Infatti, lart. 83, comma 9, d.lgs. n, 50/2016 ha escluso la sanabilità, mediante il ricorso al soccorso istruttorio, degli elementi dellofferta tecnica ed economica.
A giustificazione di tale assunto, il TAR adito ha, pertanto, messo in forte rilievo il fatto che la norma previgente (lart. 46, comma 1-ter, del d.lgs. n. 163/2006), ammetteva il soccorso istruttorio anche rispetto allofferta, con lunico limite costituito dalla previsione di cui allart. 46, comma 1-bis, laddove, in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellofferta, veniva esclusa la possibilità di sanare successivamente mediante il soccorso istruttorio quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dellofferta che avessero determinato incertezza sul contenuto o sulla provenienza dellofferta.

A cura della redazione di giurdanella.it del 02/03/2017