Il nuovo regolamento di vigilanza ANAC sui Contratti Pubblici

Mar 1, 2017

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Nuovo Regolamento di vigilanza sui contratti pubblici. Fra le novità, raccomandazioni vincolanti per inadempienze gravi e segnalazioni positive per buone prassi delle stazioni appaltanti.

A seguito dei nuovi poteri affidati allAnac dalla riforma del Codice degli appalti, lAutorità ha proceduto a una revisione generale del Regolamento sullesercizio dellattività di vigilanza in materia di contratti pubblici. Approvato il 15 febbraio scorso, latto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e mira a consentire un intervento tempestivo su questioni attinenti alla tutela della trasparenza, della concorrenza e della legittimità delle procedure di gara.
Fra le novità più significative rispetto al precedente Regolamento, tutte dettagliatamente descritte nella relazione che lo accompagna, va segnalata la cosiddetta raccomandazione vincolante.
Nei casi in cui listruttoria non viene archiviata, oppure se la stazione appaltante non si adegua alle indicazioni dellAnac, possono essere infatti adottati quattro tipi di provvedimenti a conclusione del procedimento di vigilanza (art.12):

  • un atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata;
  • un atto con cui lAutorità registra che la stazione appaltante ha adottato buone pratiche amministrative meritevoli di essere segnalate;
  • un atto di raccomandazione
  • oppure una raccomandazione vincolante.

Questultima tipologia è adottata per le violazioni più gravi, che possono andare dai frazionamenti artificiosi agli affidamenti senza previa pubblicazione del bando in Gazzetta ufficiale.
A seguito di una raccomandazione vincolante (art. 22) lAnac invita la stazione appaltante ad agire in autotutela annullando gli atti della procedura di gara affetti da vizi di legittimità e a rimuovere gli eventuali effetti. Se entro 15 giorni la stazione appaltante non si adegua o non risponde alle richieste di informazioni, lAutorità avvia un procedimento sanzionatorio.
Lattività di vigilanza dellAutorità è attivata su iniziativa dellufficio competente e su disposizione del Consiglio:
a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dellAutorità, ai sensi dellart. 8 del Regolamento in materia di vigilanza collaborativa;
b) a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui allart. 211, comma 1 del codice.

A cura di lentepubblica.it del 28/02/2017