Soglia d’anomalia negli Appalti: offerte regolarizzate o escluse?

Feb 22, 2017

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Il Consiglio di Stato, sez. V, con la Sentenza del 13.02.2017 n. 590, si è espresso sulla regolarizzazione o esclusione delle Offerte Economiche in caso di ricalcolo soglia danomalia.

La c.d. cristallizzazione della soglia danomalia che trasposta sul piano pratico si traduce nellimpossibilità ex post dindividuare – per effetto di sopravvenienze maturate successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte – una nuova soglia di anomalia mediante il ricalcolo delle offerte, non è ex se preclusiva della possibilità di rimettere in discussione gli esiti della procedura di gara.
Specie laddove – come nel caso in esame – la soglia danomalia originariamente divisata sia direttamente conseguente allillegittima ammissione disposta in danno dellimpresa partecipante che, prima dellaggiudicazione definitiva, solleciti la stazione appaltante allesercizio del potere di autotutela, al fine di assicurare e garantire, oltre la correttezza del procedura concorrenziale, il buon andamento dellazione amministrativa precettivamente disposto dallart. 97 cost.
In caso contrario, ossia aderendo alla prospettazione dellappellante, il fatto compiuto derivante dalla determinazione delle medie, quando a monte di questa si è consumata una illegittimità che abbia avuto rilievo decisivo in tale operazione aritmetica, assumerebbe un ruolo dirimente in grado di frustrare i principi che conformano lazione amministrativa e, prima ancora, di sovvertite la gerarchia assiologica dei valori ad essi sottesi.
Daltra parte, dopo lesclusione delle otto imprese che non avevano indicato in modo espresso gli oneri di sicurezza, in realtà la stazione appaltante, residuando un numero di imprese ammesse in gara inferiore a dieci, non più rilevando, in forza dellart. 122, comma 8, cod. contr., la soglia danomalia, lungi da ricalcolare la media delle offerte economiche, sè limitata a riscontrare lofferta con la percentuale più alta di ribasso, per poi sottoporla, ai sensi dellart. 86, comma 3, cod. contr., alla verifica di congruità.

A cura di lentepubblica.it del 21/02/2017