Il TAR Roma, con la Sentenza del 18.01.2017 n. 878, si è pronunciato sulla garanzia fideiussoria e sulla cauzione provvisoria per un Raggruppamento temporaneo dImprese nelle Gare dAppalto.
Lart. 93 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce, al comma 1, che lofferta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria e che, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
Sempre il citato art. 93, al comma 8, prevede che lofferta è altresì corredata, a pena di esclusione, dallimpegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per lesecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora lofferente risultasse affidatario.
Per quanto concerne la lex specialis, va richiamato il disciplinare di gara, il quale, nel paragrafo denominato Garanzia a corredo dellofferta, con riferimento al deposito cauzionale, prevedeva che, in caso di partecipazione di R.T.I., la cauzione provvisoria dovesse essere prodotta, a pena di esclusione, dallimpresa mandataria, con indicazione che il soggetto garantito fosse il Raggruppamento. Il disciplinare precisava che la cauzione provvisoria dovesse contenere, tra laltro, limpegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per lesecuzione del contratto di cui allart. 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione.
Perciò il disciplinare di gara, in coerenza con la previsione della norma primaria, stabiliva che la garanzia provvisoria, con limpegno a rilasciare la garanzia definitiva, dovesse essere riferita a tutto le imprese partecipanti al Raggruppamento, richiedendo altresì che fosse limpresa sua mandataria a doverla produrre.
Nella specie dagli atti depositati in giudizio si evince in modo incontrovertibile che sia la garanzia provvisoria sia limpegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, contenuto nellappendice recante la data del 7.6.2016, sono stati prodotti da Angelo Podestà nellinteresse esclusivamente di tale Ditta. Conseguentemente in capo al Raggruppamento controinteressato mancava un documento richiesto ex lege a pena di esclusione, atteso che limpegno a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione, avrebbe dovuto riferirsi a tutti i componenti del costituendo R.T.I., e non già solo ad Angelo Podestà, e avrebbe dovuto essere prodotto dal soggetto mandatario, e non già da quello mandante, quale appunto è Angelo Podestà, che non può assumere obblighi per conto del Raggruppamento nè può rappresentarlo.
Trattandosi di elemento richiesto a pena di esclusione, qui mancante, non era possibile attivare il soccorso istruttorio. Infatti lart. 83 del nuovo Codice degli Appalti lo prevede solo per le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, tale non potendosi qualificare quella in esame, proprio per quanto sopra evidenziato.
A cura di LentePubblica del 24/01/2017
