Il TAR Lecce Sez. III, con sentenza n. 1935 del 22 dicembre 2016, ha sancito lillegittimità dellesclusione dalla gara di un concorrente per risoluzione anticipata da precedente contratto.
Secondo i giudici del Tribunale amministrativo di Lecce, lart. 80, comma 5, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, a differenza della previgente disciplina di cui allart. 38, comma 1, lett. f), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rende irrilevante ai fini della esclusione degli operatori economici dalle procedure di gara indette dalla P.A. la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o di concessione ancora sub judice.
Fonte: Consiglio di Stato del 29/12/2016
