Le decisioni del TAR sulle Offerte Economiche presentate in lotti diversi

Dic 20, 2016

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Il TAR Roma, con la Sentenza del 13.12.2016 n. 12405, si è espresso sui casi in cui le offerte presentate dalle Imprese si riferiscano a lotti diversi e sui relativi casi in cui esse possono essere causa di esclusione dalla gara.

Considerato che la disposizione di cui allart. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016 (come già lomologa previsione di cui allart. 38, comma 1, lett. m – quater del d.lgs. n. 163/2006), non trova applicazione nellipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi; ciò in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina lindizione non di ununica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è unautonoma procedura si conclude con unaggiudicazione.
Il reciproco condizionamento tra le aggiudicazioni dei vari lotti (nel senso del divieto di aggiudicazione di più di un lotto alla medesima impresa) non comporta il venir meno dellautonomia di ciascuna procedura selettiva, volta allaffidamento del singolo lotto, in quanto detta prescrizione del disciplinare incide solo ex post, successivamente allapertura delle offerte, e quindi dopo la redazione delle distinte graduatorie.
Nel caso di specie, lautonomia dei singoli lotti emerge – così come fatto rilevare da parte ricorrente – tra laltro:

  • dallattribuzione ai singoli lotti di specifici CIG;
  • dallindividuazione di uno specifico importo a base di gara per ciascuno dei 4 lotti (par. 1.2 del disciplinare di gara);
  • dalla possibilità, per ciascun concorrente, di concorrere per tutti e 4 i lotti, sebbene la stazione appaltante, quale misura pro concorrenziale, abbia previsto che questi potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto (par. 2.3);
  • dalla previsione della stipulazione di distinti contratti per ciascun lotto (part. 10.5);
  • dalla richiesta di pagamento del contributo in favore dellANAC per ogni singolo lotto al quale si partecipa (par. 12);
  • dalla prescrizione relativa alla presentazione di dichiarazioni sostitutive, relative ai requisiti di ordine generale, per ogni lotto (par. 16.2).

a cura di newsletter di lentepubblica.it del 20/12/2016