CONTRATTI DI APPALTO CON LE PA: PERCHÉ VIGE L’OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA?

Ott 24, 2016

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La sentenza n. 20690/2016 della Corte di Cassazione, Sezione I Civile, verte sul valore (relativo) da attribuire al comportamento delle parti nelle gare dappalto e sulle motivazioni per cui vige lobbligo della forma scritta nei contratti con la Pubblica Amministrazione.

In tema di attività jure privatorum della Pubblica amministrazione è noto il principio, che il Collegio ha anche stavolta condiviso ed inteso ribadire, secondo cui i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dellattività amministrativa, permettendo didentificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dellassoggettamento al controllo dellautorità tutoria.
Ciò comporta non solo lesclusione della possibilità di desumere lintervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, lintera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto (cfr. Cass., Sez. Un., 22 marzo 2010, n, 6827; Cass,, Sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555; 26 marzo 2009, n, 7297). Tale principio trova applicazione non soltanto alla conclusione del contratto, ma anche alleventuale rinnovazione dello stesso, a meno che la stessa non sia prevista come effetto automatico da una apposita clausola (cfr. Cass,, Sez. III, 11 novembre 2015, n, 22994; 21 agosto 2014, n. 18107; 10 giugno 2005, n. 12323), nonché alle modificazioni che le parti intendano in seguito apportare alla disciplina concordata, le quali devono pertanto risultare da un atto posto in essere nella medesima forma del contratto originario, richiesta anche in tal caso ad substanti am, non potendo essere introdotte in via di mero fatto mediante ladozione di pratiche difformi da quelle precedentemente convenute, ancorché le stesse si siano protratte nel tempo e rispondano ad un accordo tacitamente intervenuto tra le parti in epoca successiva.
Nei contratti stipulati in forma scritta ad substantiam la volontà negoziale devessere dedotta unicamente dal contenuto dellatto, interpretato secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non assumendo alcun valore, a tal fine il comportamento delle parti, ha escluso che lemissione di fatture da parte dellattrice e leffettuazione di pagamenti da parte della convenuta per importi inferiori a quello previsto dal contratto avessero comportato, nella specie, una modificazione del dettato contrattuale, con la determinazione di un prezzo ridotto per le sole aree esterne. Ha infatti ritenuto che al comportamento dellappaltatrice non potesse attribuirsi né la portata di una rinuncia parziale al corrispettivo, la quale avrebbe comportato una modificazione del contratto, né leffetto dinvertire lonere della prova, incombendo alla committente la dimostrazione dellintervenuta modifica del contratto, da fornire anchessa con atto scritto ad substantiam.

a cura di lentepubblica.it  newsletter del 26/10/2016