PAGAMENTO CAUZIONE EX ART. 93 DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

Set 5, 2016

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Sentenza del Consiglio di Stato n. 3755 del 31 agosto

Con sentenza n. 3755 del 31 agosto, il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla possibilità, anche nel silenzio del bando, di disporre il pagamento della cauzione ex art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 del concorrente che ha vinto la gara ma non ha stipulato il contratto.
Nella sentenza n. 3755/2016, la Sezione terza del Consiglio di Stato ha fornito linterpretazione dellart. 93 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50affermando che per la partecipazione alle gare pubbliche è obbligatoria la presentazione di garanzie a prima richiesta, commisurate in percentuale fissa al prezzo di gara e aventi anchesse una funzione di garanzia; tali garanzie attribuiscono alla stazione appaltante una tutela rafforzata, ovvero il potere di disporre lescussione dellimporto previsto, per il caso in cui laggiudicatario non intenda stipulare il contratto. Precisano i giudici che la stazione appaltante può chiedere al giudice di disporre la condanna dellautore del fatto illecito, anche se il bando non prevede tali forme di tutela rafforzata.

a cura del Consiglio di Stato del 05/09/2016