Consiglio di Stato, sez. V, 20.07.2016 n. 3271
Con orientamento ormai ampiamente consolidato questo Consiglio di Stato sostiene che lampia discrezionalità che la citata disposizione del codice dei contratti pubblici attribuisce alle stazioni appaltanti di procedere a verifica facoltativa della congruità dellofferta non deve essere particolarmente motivata (Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5102) e può essere sindacata solo in caso di macroscopica irragionevolezza(Sez. III, 9 dicembre 2015, n. 5597; Sez. IV, 4 giugno 2013, n. 3059; Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2274).
La Sezione ritiene quindi di dovere dare continuità a questo orientamento, il quale si fonda sul rilievo che la verifica in questione costituisce un momento fondamentale delle procedure di affidamento di contratti pubblici, poiché attraverso il contraddittorio con limpresa interessata lamministrazione è in grado di acquisire tutti gli elementi in grado di ritenere se lofferta presentata in sede di gara sia effettivamente sostenibile e, quindi, se la medesima offerta consenta di realizzare linteresse pubblico inerente al contratto da aggiudicare.
2. La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato afferma infatti che il giudizio positivo di congruità dellofferta può legittimamente fondarsi anche su un utile esiguo, purché allesito dellanalisi delle voci di costo il margine rimanga comunque positivo (ex multis: Sez. III, 27 gennaio 2016, n. 280, 22 gennaio 2016, n. 211, 14 dicembre 2015, n. 5665, 10 novembre 2015, n. 5128; Sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963, 23 luglio 2012, n. 4206; Sez. V, 17 marzo 2016, n. 1090, 25 gennaio 2016, n. 242).
a cura di sentenzeappalti.it del 25/08/2016
